Articoli | 24 Febbraio 2025
Le pubbliche amministrazioni incontrano le norme UNI
Efficienza dei controlli, efficacia delle certificazioni volontarie: una chance anche per le imprese.


Approfondimento
Gabriele Lami
Capo del Servizio demanio e patrimonio della Direzione Demanio, Patrimonio e lavoro portuale dell'Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Settentrionale
L’attività della pubblica amministrazione (P.A.) è caratterizzata dallo svolgimento di controlli sulle imprese, sia quali condizioni per l’esercizio delle attività sia per la verifica di eventuali risultati da raggiungere.
La loro dinamica si snoda sostanzialmente con procedimenti non orientati nell’analisi dei processi e delle attività effettuate dai soggetti con i quali è venuta in contatto e di come gli stessi siano stati raggiunti.
Si tratta quindi di una modalità formale, poco efficiente e di scarsa efficacia, che si limita ad un mero adempimento burocratico che di fatto consente di rappresentare un apparente rispetto del dettato normativo ma privo di una reale capacità di incidere in senso virtuoso nella relazione con l’impresa.
La Legge sulla Concorrenza per l’anno 2021, nell’ottica che la caratterizza quale strumento per favorire l’efficienza del mercato e delle attività di impresa, è intervenuta sul tema dei controlli da parte delle pubbliche amministrazioni, dettando dei criteri per una riforma del sistema finalizzata ad una migliore efficienza ed economicità sistemica di tale attività, non solo con l’obiettivo della loro razionalizzazione, ma soprattutto con una prospettiva innovativa in cui si valorizza l’efficacia delle certificazioni volontarie.
Il 18 Luglio 2024 è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 167, in esecuzione della delega conferita con la Legge sulla Concorrenza, il D.Lgs. n.103 avente ad oggetto la semplificazione dei controlli sulle attività economiche, che attua i criteri di riforma indicati nella delegazione, con due interventi specifici:
- l’elaborazione di uno schema unitario per il censimento dei controlli da considerare necessari sulle imprese, con l’obiettivo di una piena conoscenza da parte dei soggetti controllati degli obblighi e degli adempimenti a cui sottoposti e tenuti nel loro ambito di attività imprenditoriale,
- la programmazione di un sistema di identificazione e valutazione, riferibile anche ai parametri di sicurezza sul lavoro, del livello di rischio “basso” delle attività economiche.
Il censimento dei controlli si pone come obiettivo, oltre la comunicazione chiara e diretta degli obblighi da rispettare da parte dei soggetti controllati, di eliminare sovrapposizioni e duplicazioni degli stessi al fine di garantire una azione non invasiva della P.A. nello svolgimento dei propri compiti istituzionali.
Si tratta di un obiettivo già da tempo perseguito, con norme contenute in diversi provvedimenti legislativi, che con il decreto viene declinato concretamente mediante l’attribuzione al Dipartimento della Funzione Pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri del compito di elaborare uno schema standardizzato di questi controlli, documento a cui dovranno fare riferimento tutte le amministrazioni incaricate delle attività di verifica.
L’aspetto maggiormente innovativo si rinviene però nella nuova struttura prevista per la valutazione dei rischi, con la introduzione del cosiddetto Sistema di identificazione e valutazione del livello di “rischio basso”.
Si tratta di una novità molto importante in quanto è stata individuata una qualificazione “legale” per l’impresa di essere in una qualificazione di “rischio basso” di garanzia riguardo agli oneri da assumere e/o dagli obblighi da assolvere rispetto alla normativa di riferimento per il proprio ambito di attività.
È un aspetto profondamente innovativo, in quanto viene individuato uno strumento che permette alla P.A. di programmare ed eseguire un’attività di controllo con una diversa modalità, facendo leva sull’assunzione da parte dell’impresa, di un onere gestionale non obbligatorio ma anzi volontario, cui è seguita la qualificazione legale di “rischio basso”
A questa logica innovativa del sistema dei controlli è naturale e coerente conseguenza la previsione di attribuire all’UNI il compito di elaborare norme tecniche o prassi di riferimento idonee a definire il livello di “rischio basso”.
Di fatto la normativa viene a disegnare un quadro, in cui da un lato si pone l’obiettivo di razionalizzare i controlli anche al fine di rendere l’attività di verifica comunque richiesta alla P.A. concretamente efficace, ma dall’altro si assegna ad un soggetto esterno alla ordinaria struttura burocratica il compito di dettare specifiche norme e tecniche comportamentali alle quali, qualora volontariamente seguite dall’impresa, permette ad essa di essere qualificata come di rischio basso.
La norma cogente delinea quindi un percorso in cui viene di fatto “esternalizzato” un compito proprio della P.A. riguardo ad una sua prerogativa istituzionale, ma con una ottica di confronto collaborativo, sia con l’impresa cercando di valorizzare un approccio “fiduciario”, laddove si auto impone il rispetto delle norme volontarie, sia con gli enti di certificazione chiamati alla mediazione al momento del Report di verifica del rispetto delle prassi e degli schemi tecnici che saranno delineati da UNI.
Come si vede siamo in presenza di una sostanziale innovazione nel rapporto tra P.A. ed impresa, dove l’adozione delle buone pratiche volontarie non comporta solamente un effetto utile nei rapporti tra privati, a garanzia di correttezza dei processi produttivi e della qualità dei prodotti, ma diviene uno elemento di qualificazione anche nei confronti della stessa pubblica amministrazione che in presenza del Report certificativo riconosce il rischio basso.
Sarà quindi di assoluta importanza il contenuto delle norme UNI da elaborare per le diverse attività economiche, perché siano adeguate alla complessità dei processi e quindi di rappresentare, con gli audit periodici di verifica del mantenimento della conformità alla norma di riferimento, una reale efficacia che permetta alla P.A. di avvalersi degli effetti delle attività degli organismi di certificazione.
L’utilità della certificazione, per come delineata dal decreto, emerge poi su due profili, uno definibile come egoistico della singola amministrazione e l’altro certamente più rilevante e sostanziale, in relazione agli obiettivi di tutela dell’interesse pubblico a presidio dei quali è preposta la stessa pubblica amministrazione.
Il primo profilo è l’affidamento ad altri del compito del controllo sostanziale e penetrante dell’attività del soggetto sotto osservazione: in pratica la P.A. si giova delle attività di un soggetto esterno che in proprio controlla l’impresa con dei parametri omogenei, noti e condivisi, sollecitando azioni finalizzate al superamento delle non conformità, fino alla perdita della certificazione in caso inadempimento.
Il controllo eseguito da un terzo soggetto permette di apprezzare la rilevanza per l’interesse pubblico, con l’imposizione all’impresa, al fine di mantenere la certificazione, di un comportamento proattivo per beneficiare della qualificazione di basso livello di rischio e di conseguenza la certezza dello svolgimento delle attività nel rispetto della disciplina specifica di settore economico.
Questa nuova visione della normativa cogente, oltre all’effetto innovativo riguardo al piano dei controlli, permette sullo sfondo di intravedere anche indiretti benefici connessi alla qualificazione dell’impresa nell’ambito di procedure di evidenza pubblica e di gara, assumendo, la certificazione volontaria, una evidente dimostrazione di essere soggetto affidabile e di sicura garanzia nel rispetto delle norme di legge per i diversi ambiti di attività in cui opera l’impresa.
E’ quindi evidente il doppio beneficio conseguente l’adozione di strumenti di certificazione volontaria.
Per la Pubblica Amministrazione che con questo decreto viene ad essa di fatto consentito di attribuire alle imprese certificate con le quali viene in contatto una definizione legale di “basso rischio” in quanto verificate in modo sistematico del rispetto delle norme di gestione dei loro processi produttivi.
Per l’azienda certificata, il cambio del paradigma comporta l’adozione di nuovi strumenti per il raggiungimento dello standard richiesti dalle specifiche tecniche e le prassi di UNI, imponendo quindi comportamenti virtuosi cui di riflesso emerge una dimostrazione di affidabilità con la P.A. di riferimento.